Uti lingua nuncupàssit, ita iùs esto

Uti lingua nuncupàssit, ita iùs esto

L’espressione, contenuta nella XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum] è chiaramente indicativa del rigido formalismo che caratterizzò il diritto romano. Affermando che si assegnerà valore di diritto solo a ciò che è stato dichiarato, si sosteneva in definitiva che solo la pronuncia di formule solenni sarebbe stata produttiva di effetti giuridici.
Conseguenza naturale di tale assunto fu la assoluta irrilevanza della volontà, come elemento psicologico dell’atto realizzato e l’assenza di strumenti probatori.
Solo per effetto dell’attività giurisdizionale del prætor e a seguito dell’affermarsi dei quattro negozi tipici del ius gèntium [vedi] (èmptio-vendìtio, locàtio-condùctio, mandatum, socìetas), il principio del formalismo cominciò a vacillare. Pressati da nuove esigenze pratiche e da sempre più frequenti rapporti giuridici con altre popolazioni, i romani svalutarono il dato formalistico, secondo un’evoluzione che giunse a piena maturazione solo nel periodo postclassico.